Fabbricati non Dichiarati ed ex Rurali
Fabbricati non dichiarati e rurali ancora censiti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità con obbligo di dichiarazione al Catasto Fabbricati
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai proprietari di immobili non accatastati con obbligo di dichiarazione al Catasto Fabbricati.
Descrizione
Fabbricati non dichiarati:
Chi realizza un nuovo fabbricato o amplia un immobile urbano esistente ha l'obbligo di presentare una dichiarazione al Catasto entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.
L'Agenzia delle Entrate ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto, utilizzando le immagini aeree del territorio nazionale. L'attività di foto-identificazione è stata condotta in collaborazione con Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). L'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, è reso noto dall'Agenzia con appositi comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L'Agenzia delle Entrate ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto, utilizzando le immagini aeree del territorio nazionale. L'attività di foto-identificazione è stata condotta in collaborazione con Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). L'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, è reso noto dall'Agenzia con appositi comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La dichiarazione di un immobile non dichiarato in Catasto non è obbligatoria solo nei seguenti casi:
- fabbricato/ampliamento già dichiarato al Catasto;
- accatastamento dell'immobile avvenuto dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
- fabbricato demolito;
- tipologia di fabbricato esente da accatastamento;
- fabbricato non esistente sulla particella iscritta al Catasto terreni e presente nelle liste pubblicate;
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione .pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente).
Fabbricati ex Rurali:
- fabbricato/ampliamento già dichiarato al Catasto;
- accatastamento dell'immobile avvenuto dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
- fabbricato demolito;
- tipologia di fabbricato esente da accatastamento;
- fabbricato non esistente sulla particella iscritta al Catasto terreni e presente nelle liste pubblicate;
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione .pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente).
Fabbricati ex Rurali:
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto dei Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto dei Fabbricati.
Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:
- Fabbricato promiscuo;
- Fabbricato rurale;
- Fabbricato rurale diviso in subalterni;
- Porzione da accertare di fabbricato rurale;
- Porzione di fabbricato rurale;
- Porzione rurale di fabbricato promiscuo;
- Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare).
Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:
- Fabbricato promiscuo;
- Fabbricato rurale;
- Fabbricato rurale diviso in subalterni;
- Porzione da accertare di fabbricato rurale;
- Porzione di fabbricato rurale;
- Porzione rurale di fabbricato promiscuo;
- Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare).
Se non in grado di produrre reddito, sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al Catasto dei Fabbricati le seguenti costruzioni censite al Catasto dei Terreni:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione .pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente).
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione .pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente).
Come fare
Fabbricati non dichiarati:
I titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni e presenti nelle liste pubblicate avrebbero dovuto dichiarare i fabbricati presenti sulle stesse al Catasto edilizio urbano entro il 30 aprile 2011 a firma di un professionista abilitato.
In caso di mancato adempimento entro la scadenza prevista, gli uffici provinciali dell'Agenzia provvedono prima ad attribuire, in via transitoria, una rendita presunta all'immobile e poi ad accatastarlo. Questa regolarizzazione d'ufficio avviene con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
Inoltre, dal 3 aprile 2012 è iniziata la pubblicazione dei relativi atti presso gli albi pretori dei Comuni interessati.
Inoltre, dal 3 aprile 2012 è iniziata la pubblicazione dei relativi atti presso gli albi pretori dei Comuni interessati.
Con i comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 e 30 novembre 2012 è stato reso noto l'elenco dei Comuni con fabbricati che non risultano dichiarati al catasto cui è stata attribuita una rendita presunta.
Fabbricati ex Rurali:
Per gli immobili già censiti come rurali al Catasto dei Fabbricati, ai soli fini della cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità, il soggetto obbligato deve presentare apposita richiesta all'Ufficio provinciale del Territorio competente, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha perso i previsti requisiti. Allo stesso modo, al fine di apporre la specifica annotazione, chi ne ha interesse può dichiarare la sussistenza dei requisiti di ruralità al medesimo Ufficio, utilizzando i moduli appositi.
È possibile regolarizzare la propria posizione presentando i previsti atti di aggiornamento catastale e, qualora ne ricorra il caso, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso che permette di pagare una sanzione amministrativa ridotta (pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione).
In particolare, per le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni, in base alle caratteristiche proprie, è possibile:
- nel caso si tratti di una costruzione in grado di produrre reddito, dichiararla al Catasto dei Fabbricati con l'ausilio di un tecnico abilitato;
- nel caso in cui la costruzione non esista più o sia diruta, dichiarare la variazione della destinazione al Catasto dei Terreni direttamente presso l’Ufficio provinciale del Territorio competente, senza alcun onere.
In particolare, per le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni, in base alle caratteristiche proprie, è possibile:
- nel caso si tratti di una costruzione in grado di produrre reddito, dichiararla al Catasto dei Fabbricati con l'ausilio di un tecnico abilitato;
- nel caso in cui la costruzione non esista più o sia diruta, dichiarare la variazione della destinazione al Catasto dei Terreni direttamente presso l’Ufficio provinciale del Territorio competente, senza alcun onere.
Qualora il fabbricato rurale già iscritto al Catasto dei Terreni sia ancora in possesso dei requisiti di ruralità e non sia stato dichiarato nei termini previsti al Catasto dei Fabbricati, il soggetto che ne ha interesse, avvalendosi della collaborazione di un professionista tecnico abilitato, può procedere alla dichiarazione, anche se con ritardo, presentando un atto di aggiornamento cartografico redatto con modalità semplificate e una dichiarazione Docfa allegando le previste autocertificazioni. E’ possibile richiedere l’inserimento dell’annotazione di ruralità negli atti catastali e l’Agenzia, se il dichiarante non richiede l’applicazione del ravvedimento operoso, applica la sanzione nella misura determinata dal Responsabile dell’Ufficio. Per gli immobili che fanno parte di un’azienda agricola, già correttamente censiti al Catasto dei Fabbricati, è possibile presentare all’Ufficio provinciale del Territorio la richiesta di iscrizione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
La richiesta di ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C. La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto, firmata dal titolare di diritti reali sugli immobili, può essere presentata anche da un incaricato, quale un professionista abilitato alla redazione degli atti di aggiornamento catastali, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Cosa serve
Fabbricati non dichiarati:
Per ricercare le particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, i cittadini possono recarsi presso gli uffici provinciali del Territorio o presso il Comune interessato, oppure utilizzare il servizio di consultazione online "Fabbricati non dichiarati - ricerca particelle".
Per la consultazione delle liste delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, devono essere indicati, almeno:
- la Provincia di interesse;
- il Comune catastale.
Una volta impostati i dati e avviata la ricerca, si ottiene l'elenco di tutte le particelle del Comune che soddisfano i criteri di ricerca indicati.
Per la consultazione delle liste delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, devono essere indicati, almeno:
- la Provincia di interesse;
- il Comune catastale.
Una volta impostati i dati e avviata la ricerca, si ottiene l'elenco di tutte le particelle del Comune che soddisfano i criteri di ricerca indicati.
Fabbricati ex Rurali:
Le liste dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto dei Fabbricati sono consultabili:
- con il servizio di consultazione online;
- presso l'Ufficio provinciale - Territorio competente.
- con il servizio di consultazione online;
- presso l'Ufficio provinciale - Territorio competente.
Eventuali segnalazioni di incoerenze, riscontrate nell'identificazione degli immobili, possono essere presentate tramite:
- il servizio Correzione dati catastali online "Contact Center";
- il modulo di segnalazione .pdf spedito mediante posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata o consegnato a mano all'Ufficio provinciale del Territorio competente.
Se in possesso di identità SPID, CIE, CNS o delle credenziali di accesso all’Area riservata, utilizzando il servizio agile “Consegna documenti e istanze”.
- il servizio Correzione dati catastali online "Contact Center";
- il modulo di segnalazione .pdf spedito mediante posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata o consegnato a mano all'Ufficio provinciale del Territorio competente.
Se in possesso di identità SPID, CIE, CNS o delle credenziali di accesso all’Area riservata, utilizzando il servizio agile “Consegna documenti e istanze”.
Per regolarizzare i fabbricati mai dichiarati ed ex Rurali serve l’accatastamento.
La procedura di accatastamento dei fabbricati rurali è necessaria per regolarizzare un immobile e per farlo hai bisogno:
- della particella catastale;
- dei documenti dell’immobile;
- delle dichiarazioni;
- del certificato dell’ufficio tecnico comunale;
- della consulenza di un tecnico;
Occorre incaricare un tecnico (geometra, architetto o un ingegnere), che rediga le pratiche necessarie per l’accatastamento.
- dei documenti dell’immobile;
- delle dichiarazioni;
- del certificato dell’ufficio tecnico comunale;
- della consulenza di un tecnico;
Occorre incaricare un tecnico (geometra, architetto o un ingegnere), che rediga le pratiche necessarie per l’accatastamento.
Il tecnico si occuperà di:
- verificare l’esatta intestazione catastale della particella del terreno che è in oggetto di accertamento;
- rilevazione topografica per inserire il fabbricato all’interno della mappa;
- realizzazione della pratica docfa, una variazione catastale che permette di sopprimere l’immobile con la rendita presunta e di costituire l’unità immobiliare con la rendita reale e definitiva.
- verificare l’esatta intestazione catastale della particella del terreno che è in oggetto di accertamento;
- rilevazione topografica per inserire il fabbricato all’interno della mappa;
- realizzazione della pratica docfa, una variazione catastale che permette di sopprimere l’immobile con la rendita presunta e di costituire l’unità immobiliare con la rendita reale e definitiva.
Cosa si ottiene
L’immobile censito (unità immobiliare) con la rendita definitiva.
Nel momento in cui viene attribuita la rendita definitiva e vengono pagate le sanzioni, l’accertamento viene chiuso dall’Agenzia delle Entrate.
Nel momento in cui viene attribuita la rendita definitiva e vengono pagate le sanzioni, l’accertamento viene chiuso dall’Agenzia delle Entrate.
Tempi e scadenze
Fabbricati non dichiarati:
Nel caso in cui i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non abbiano presentato gli atti di aggiornamento catastale entro il 30 aprile 2011, gli uffici provinciali provvedono all'attribuzione di una rendita presunta.
Se dopo l'attribuzione il proprietario continua a non adempiere, i tecnici dell'Agenzia provvedono all'accatastamento, con oneri a suo carico.
Se dopo l'attribuzione il proprietario continua a non adempiere, i tecnici dell'Agenzia provvedono all'accatastamento, con oneri a suo carico.
Regolarizzare i fabbricati non dichiarati e mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo il termine previsto dalla normativa. Si evita, infatti, la maggiorazione dei costi per l'inasprimento delle sanzioni dovute all'attività di regolarizzazione d'ufficio da parte dell'Agenzia.
Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato che elenca i Comuni nei quali risultano fabbricati non iscritti in Catasto.
In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative maggiorate previste dall'articolo 2, comma 12, del Dlgs 23/2011.
Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i soggetti obbligati devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato che elenca i Comuni nei quali risultano fabbricati non iscritti in Catasto.
In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative maggiorate previste dall'articolo 2, comma 12, del Dlgs 23/2011.
Fabbricati ex Rurali:
Per gli immobili già censiti come rurali al Catasto dei Fabbricati, ai soli fini della cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità, il soggetto obbligato deve presentare apposita richiesta all'Ufficio provinciale del Territorio competente, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha perso i previsti requisiti.
Allo stesso modo, al fine di apporre la specifica annotazione, chi ne ha interesse può dichiarare la sussistenza dei requisiti di ruralità al medesimo Ufficio, utilizzando i moduli appositi.
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto dei Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto dei Fabbricati.
In particolare, per quelli già censiti al Catasto dei Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012.
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto dei Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto dei Fabbricati.
In particolare, per quelli già censiti al Catasto dei Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012.
Costi
I servizi di presentazione delle segnalazioni sono gratuiti.
Fabbricati non dichiarati e Fabbricati ex Rurali:
Il costo dell’accatastamento di un immobile dipende dal tariffario del professionista incaricato e dalla tipologia di procedimento:
- nel caso di una nuova costruzione, la procedura si articola in più passaggi, che comportano l’utilizzo di due diversi software, Pregeo e Docfa ed il costo medio per la pratica si aggira intorno ai 1.500/2.500 euro a seconda della complessità dei rilievi.
- nel caso di accatastamento di un immobile già iscritto in Catasto, il costo è di circa 400/800 euro a seconda della complessità della pianta dell’immobile.
Anche la dimensione e l’ubicazione dell’immobile possono incidere sui costi.
All’onorario del tecnico bisogna inoltre aggiungere i diritti erariali, che vanno da 50 euro a 100 euro per scheda.
- nel caso di accatastamento di un immobile già iscritto in Catasto, il costo è di circa 400/800 euro a seconda della complessità della pianta dell’immobile.
Anche la dimensione e l’ubicazione dell’immobile possono incidere sui costi.
All’onorario del tecnico bisogna inoltre aggiungere i diritti erariali, che vanno da 50 euro a 100 euro per scheda.
In caso di omessa dichiarazione, gli Uffici provinciali del Territorio avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni sono pari a:
- 172 € per coloro che rispondono al richiamo, equivalente a 1/6 del minimo;
- da 1.032 € a 8.264 € per coloro che invece risultano inadempienti, ridotte di 2/3 se vengono pagate entro 60 giorni dalla notifica.
- da 1.032 € a 8.264 € per coloro che invece risultano inadempienti, ridotte di 2/3 se vengono pagate entro 60 giorni dalla notifica.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Lavori Pubblici
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2024 12:50:49