Prevenzione Incendi Boschivi
Catasto Incendi Boschivi
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A proprietari di zone boschive e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Dopo i riscontri tecnici effettuati, non risultano incendi boschivi nel territorio del Comune di Villadossola per l'anno 2023, per cui l’elaborato costituente il Catasto incendi boschivi, attualmente risulta vuoto.
Descrizione
La legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi” prevede al comma 2 dell’art. 10, l’obbligo per i comuni di effettuare un censimento tramite apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine principale di applicare i vincoli imposti dal 1° comma del predetto articolo.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22 luglio 2010, ai sensi della predetta normativa, veniva istituito il “Catasto degli incendi boschivi”, consistente dall'elenco delle aree percorse dal fuoco come derivanti dai rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie incendi acquisiti agli atti dal comune di Villadossola a seguito degli eventi di incendio.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22 luglio 2010, ai sensi della predetta normativa, veniva istituito il “Catasto degli incendi boschivi”, consistente dall'elenco delle aree percorse dal fuoco come derivanti dai rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie incendi acquisiti agli atti dal comune di Villadossola a seguito degli eventi di incendio.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26 febbraio 2018 veniva aggiornato il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco".
Come fare
Il SIM (Servizio Informativo della Montagna) mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (Regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio. L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso la sovrapposizione dello strato vettoriale "Rilevamento Aree Percorse da incendio" con i corrispondenti fogli catastali raster o vettoriali. Le attività per la determinazione della lista delle particelle è differenziata a seconda del formato della banca dati catastale nella provincia interessata, se la cartografia è interamente digitalizzata in formato vettoriale il sistema determina in automatico le particelle che ricadono all'interno del perimetro dell'incendio attraverso un'intersezione tra gli stati tematici, laddove la cartografia catastale è in formato raster ovvero è presente la mappa catastale digitalizzata con indicazione del centro della particella (centroide) è necessario effettuare un'operazione di fotointerpretazione per determinare le particelle interessate dall'incendio (la particella potrebbe essere percorsa dall'incendio ma il suo centro è fuori dal perimetro).
Nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio. L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso la sovrapposizione dello strato vettoriale "Rilevamento Aree Percorse da incendio" con i corrispondenti fogli catastali raster o vettoriali. Le attività per la determinazione della lista delle particelle è differenziata a seconda del formato della banca dati catastale nella provincia interessata, se la cartografia è interamente digitalizzata in formato vettoriale il sistema determina in automatico le particelle che ricadono all'interno del perimetro dell'incendio attraverso un'intersezione tra gli stati tematici, laddove la cartografia catastale è in formato raster ovvero è presente la mappa catastale digitalizzata con indicazione del centro della particella (centroide) è necessario effettuare un'operazione di fotointerpretazione per determinare le particelle interessate dall'incendio (la particella potrebbe essere percorsa dall'incendio ma il suo centro è fuori dal perimetro).
Cosa serve
La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.
Cosa si ottiene
Un vincolo temporale che regola l’utilizzo dell’area interessata ad incendio. Per l’apposizione dei vincoli, la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco.
Tempi e scadenze
Il registro viene aggiornato annualmente.
I vincoli temporali, stabiliti dalla Legge, che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio sono:
I vincoli temporali, stabiliti dalla Legge, che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio sono:
- un vincolo quindicennale:
Le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
- un vincolo decennale:
- un vincolo decennale:
Sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
- un vincolo di cinque anni:
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Protezione Civile
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Prenota un appuntamento (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2024 12:57:29