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A chi è rivolto

I lavori certificati tutelano civilmente e penalmente la sicurezza dei propri committenti, descrivendo come è stato realizzato un impianto.
Si tratta di una certificazione obbligatoria che deve essere compilata dopo aver installato un nuovo impianto o dopo aver apportato modifiche ad un impianto già esistente. L'obiettivo della Dichiarazione è certificare che l'impianto rispetti i requisiti definiti dalla legge e dalle specifiche norme di natura tecnica. La dichiarazione di conformità è il documento rilasciato dal tecnico installatore che ha realizzati gli impianti (elettrico, idraulico, gas, antincendio o di altro tipo). Le dichiarazioni di conformità garantiscono che chi realizza gli impianti ne abbia i requisiti tecnici e l’esperienza.

Descrizione

La dichiarazione di conformità di un impianto è il documento, rilasciato dal tecnico installatore dello stesso, con il quale si attesta la sua conformità alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste. Questo documento venne istituito per la prima volta con la legge n. 46 del 1990, ormai sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, nato con l’intento di riordinare in un unico provvedimento legislativo le norme vigenti relative alla sicurezza degli impianti. Lo scopo è stato anche quello di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, scongiurando soprattutto gli incidenti domestici dovuti al cattivo funzionamento degli impianti.
L’impresa installatrice è tenuta alla consegna del certificato di conformità, al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo integrale rifacimento. Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, o per i casi nei quali non sia possibile reperire la dichiarazione di conformità, invece, il decreto 37/08 ha introdotto la cosiddetta Dichiarazione di Rispondenza, che deve essere redatta a cura di uno dei soggetti previsti dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i tipi di immobili, quindi anche per le civili abitazioni, e per tutti i tipi di impianti, come:
- impianti elettrici;
- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di automazione di porte e cancelli;
- impianti radiotelevisivi;
- impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione;
- impianti idro – sanitari;
- impianti gas;
- impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
- impianti di protezione antincendio.




Come fare

Gli impianti eseguiti dopo il 13.03.90 dovrebbero avere la dichiarazione di conformità, ma spesso ne sono sprovvisti. Per sanare queste situazioni la dichiarazione di conformità va sostituita dalla dichiarazione di rispondenza, ma solo per gli impianti realizzati fino al 27.03.08, entrata in vigore del DM 37/2008. In buona sostanza tutti gli impianti post 13.03.90 e ante 27.03.08 devono avere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza (chi non ha la dichiarazione di conformità deve richiedere la dichiarazione di rispondenza). La dichiarazione di rispondenza si riferisce in genere all'intero impianto ma può essere
anche limitata (come la dichiarazione di conformità) ad un successivo intervento dopo il 13.03.90 e prima del 27.03.08. La certificazione degli impianti (elettrico, idrico/sanitario o del gas) è un adempimento dell'impresa installatrice, che è tenuta a rilasciare il certificato di conformità. Tale certificato rappresenta sia un attestato di buona posa sia l'assunzione delle responsabilità da parte dell' installatore. Non è consentito, salva eccezione prevista dall'art.7 comma 6 del D.M. 22 Gennaio 2008, a figure terze l'emissione di certificati di conformità sugli impianti. Non è obbligatorio consegnare il certificato di conformità degli impianti per la vendita, nel caso di affitto è invece consigliabile fornire l'immobile con un impianto certificato, oppure si consiglia di evidenziarne nel contratto l'eventuale assenza, questo al fine di evitare contenziosi con il conduttore. Nel caso di Idoneità Alloggiativa, i Comuni chiedono al richiedente/proprietario copia del certificato di conformità o di rispondenza degli impianti. Qualora l'impianto fosse stato realizzato prima del Gennaio 2008 e l'originale certificato di conformità fosse per qualsiasi motivo irreperibile, è possibile, in sostituzione, ottenere la dichiarazione di rispondenza impianti, che in questo caso, è redatta da tecnico abilitato anche se estraneo alla ditta installatrice.
Quindi se hai necessità del certificato di conformità degli impianti e non lo hai, sempre che l'impianto sia stato posato prima del 2008, puoi far verificare l'impianto da un tecnico che, verificata la regolarità dell'impianto, ti rilascerà il certificato di rispondenza. Se l'impianto fosse stato realizzato prima dell' entrata in vigore della 46/90,  facendo riferimento all' art. 6 comma 3 del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008, si può redigere la dichiarazione di rispondenza solo se "Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.".
Per quanto concerne l’impianto idrico/sanitario ed a Gas valgono le stesse direttive.

Cosa serve

Per quali usi è richiesto il certificato di conformità impianti?
E’ importante che l’impresa rilasci al committente il certificato di conformità degli impianti perché, oltre ad attestare la corretta esecuzione degli stessi, il suo utilizzo è obbligatorio per diversi adempimenti burocratici, come la richiesta del certificato di agibilità di un immobile. Altri adempimenti per il quali può essere richiesto il certificato sono la richiesta di nulla osta sanitario per le attività commerciali e quella di Certificato Prevenzione Incendi. Per il mancato rilascio del certificato da parte dell’impresa, sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. La dichiarazione di conformità, inoltre, deve essere allegata all’atto di rogito in caso di vendita di un immobile o trasferimento a qualsiasi titolo. Tuttavia, secondo le interpretazioni correnti della legge la mancata allegazione del documento nell’atto di rogito non ne determina la nullità. In pratica l’allegazione del documento non è obbligatoria ma nel caso in cui esso non sia presente, ciò deve essere indicato nell’atto e l’acquirente dovrà impegnarsi a sue spese far adeguare l’impianto alle norme. Per questo motivo potrà richiedere al venditore uno sconto sul prezzo di acquisto. La stessa documentazione prevista in caso di trasferimento dell’immobile, deve essere consegnata anche in caso di locazione, comodato o qualunque altro genere di utilizzo, anche se la legge consente di derogare a questo obbligo, su accordo di entrambe le parti.

Cosa si ottiene

Il certificato viene redatto sulla base di un modello pubblicato in allegato al D. M. 37/08. Il modello è stato poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Per la Dichiarazione di rispondenza, invece, non esiste un modulo standard, ma nella pratica l’installatore dovrà redigere una sorta di relazione tecnica nella quale si attesti l’esecuzione dell’impianto alla regola dell’arte.
La dichiarazione di conformità di un impianto deve contenere una serie di dati obbligatori, così come da modello approvato dal Ministero del Lavoro, come il tipo di impianto, i dati del responsabile tecnico dell’impresa, del committente e del proprietario dell’immobile, i dati relativi all’ubicazione dell’impianto, i materiali impiegati e la rispondenza alle norme vigenti. Il certificato deve contenere una serie di allegati, la cui assenza ne determina la nullità, che sono:
- il progetto dell’impianto, obbligatorio solo per immobili con determinate caratteristiche dimensionali;
- lo schema di impianto (laddove non c’è il progetto);
- la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta.
La Dichiarazione di conformità deve essere redatta in diverse copie, che vanno consegnate all’utilizzatore dell’impianto e al committente, due delle copie vanno firmate dal committente per ricevuta, e una di esse deve essere presentata dall’installatore allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune in cui è ubicato l’impianto.

Tempi e scadenze

La norma prevede che l'impresa installatrice depositi, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto, oltre al certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme.

Costi

I costi della Certificazione degli impianti non sono uguali per tutti. Cambiano infatti da regione a regione, ma anche da impresa a impresa. Inoltre c’è da considerare gli eventuali lavori di cui un impianto vecchio può avere bisogno. Per esempio, degli interventi aggiuntivi oppure il ricambio di qualche pezzo. In questo caso ovviamente, pagherai la certificazione, e in più anche gli eventuali interventi a parte.
Generalmente, per la certificazione impianti elettrici esistenti, il prezzo di solito risulta tra i 150 e i 200 €, a cui vanno aggiunti il costo dei lavori di adeguamento alla Certificazione.

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio (info).pdf [.pdf 121,72 Kb - 22/11/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 03/09/2024 10:22:40

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