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Obblighi anagrafici e sanzioni

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che, tra l'altro, introduce nuove disposizioni in...
Data:

25 giugno 2024

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che, tra l'altro, introduce nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici. In particolare, la legge di bilancio 2024 con l'articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater) da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero e dall'altro riduce siffatta sanzione per il caso di comunicazioni tardive rese entro novanta giorni dal termine prescritto da parte dell'interessato. Per l'inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa è pari ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero, la novella disposizione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 20 euro) se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).

L'autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Tale Comune acquisisce al proprio bilancio la somma così conseguita.

Tali previsioni, circa il profilo sanzionatorio amministrativo per il caso si sia contravvenuti agli obblighi anagrafici previsti dalla legge anagrafica n. 1128/1954, dalla legge n. 470/1988, dal d.P.R. n. 223/1989, e dal d.P.R. n. 323/1989, valgono salvo che il fatto costituisca reato. La legge di bilancio 2024 introduce anche l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, di comunicare tali elementi "rilevanti" al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente per i provvedimenti di competenza. Inoltre, previsto un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio "dall'anagrafe degli italiani all'estero" (AIRE) all'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali di competenza.

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Ultimo aggiornamento pagina: 25/06/2024 09:16:16

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