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A chi è rivolto

Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta municipale propria - IMU.

Descrizione

il ravvedimento consiste nella possibilità di regolarizzare i versamenti delle imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte; il vantaggio è appunto la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso.

Come fare

Di seguito sono indicati i tipi di ravvedimento:

ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%.

Cosa serve

Serve al  contribuente per regolarizzare la propria posizione tributaria

Cosa si ottiene

La regolarizzazione della propria posizione tributaria.

Tempi e scadenze

Di seguito la tabella con i tempi e le scadenze:

ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%.

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A decorrere dal 17 giugno 2024 non sarà più possibile effettuare il RAVVEDIMENTO per l'anno 2022, poiché da tale data inizierà l'attività di controllo da parte dell'Ufficio Tributi.




Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

_CC-2023-00009 (1).PDF [.pdf 314,6 Kb - 18/10/2023]

Contatti

Tributi

via Marconi, 21 - 28844 Villadossola VB - Villadossola

0324.501421

tributi@comune.villadossola.vb.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 16/07/2024 10:13:36

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