La dichiarazione Imu va presentata una sola volta, al Comune in cui sono ubicati gli immobili. La trasmissione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Tuttavia la dichiarazione Imu va ripresentata non appena vengono effettuate variazioni all’immobile.
La dichiarazione Imu va presentata nei seguenti casi:
immobili oggetto di locazione finanziaria
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
valore venale dell’area fabbricabile variato;
area fabbricabile oggetto di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto;
terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio (es. l’alloggio è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno);
immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
immobile ha perso o ha acquistato durante l’anno il diritto all’esenzione da IMU;
immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
immobile per il quale è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
parti comuni dell’edificio accatastate in via autonoma, come bene comune censibile
immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori).