Aree Edificabili
Valutazione delle aree edificabili IMU
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai possessori di immobili (proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi) che sono individuati dagli Strumenti Urbanistici generali o attuativi come aree edificabili.
Descrizione
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze degli Strumenti Urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai fini di individuare le aree edificabili imponibili ai fini IMU si applica l’art. 36, comma 2 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, ove siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, di cui all’art. 1, comma 3 D.Lgs. 99/2004, che sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Ai fini di individuare le aree edificabili imponibili ai fini IMU si applica l’art. 36, comma 2 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, ove siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, di cui all’art. 1, comma 3 D.Lgs. 99/2004, che sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Come fare
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Cosa serve
Individare le aree edificabili per il calcolo IMU.
Determinare il valore di mercato del terreno e moltiplicalo per l'aliquota IMU riferita alla fattispecie dell'area edificabile.
Cosa si ottiene
Puoi calcolare e determinare l'ammontare del tributo IMU dovuto.
Tempi e scadenze
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
L’IMU deve essere versata in due rate:
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Modalità di versamento:
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Modalità di versamento:
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
Costi
Il valore delle aree edificabili determinate ed approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 11/03/2019 sono:
Aree Residenziali
- Zona definita “C- Completamento” Indice fondiario<= 1 mc/mq € 50,00
- Zona definita “C- Completamento” Indice fondiario> 1 mc/mq € 65,00
- Zona definita “N.I.- Nuovo Impianto” Indice territoriale 0,6/0,8 mc/mq € 48,00
- Zona definita “CA- Completamento Ampliamento per le aree libere" € 50,00
Aree Destinate ad Insediamenti Produttivi
- Zona definita "D- Artigianali ed industriali di nuovo impianto e completamento" € 34,00
Arre Destinate ad Uso Terziario
- Zona definita "CD- Commerciale e Direzionale di nuovo impianto e completamento" € 91,00
- Zona definita “C- Completamento” Indice fondiario<= 1 mc/mq € 50,00
- Zona definita “C- Completamento” Indice fondiario> 1 mc/mq € 65,00
- Zona definita “N.I.- Nuovo Impianto” Indice territoriale 0,6/0,8 mc/mq € 48,00
- Zona definita “CA- Completamento Ampliamento per le aree libere" € 50,00
Aree Destinate ad Insediamenti Produttivi
- Zona definita "D- Artigianali ed industriali di nuovo impianto e completamento" € 34,00
Arre Destinate ad Uso Terziario
- Zona definita "CD- Commerciale e Direzionale di nuovo impianto e completamento" € 91,00
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
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Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/02/2025 12:03:06