Si tratta di vendita di cose usate, oggetti d’arte, cose antiche di pregio o preziose sempre usate. La vendita può essere effettuata in varie forme: su area pubblica, in sede fissa, al dettaglio o all’ingrosso, con i vari sistemi di comunicazione possibili o anche al domicilio del cliente; sulle aree pubbliche è però vietato vendere oggetti preziosi. In caso di vendita di oggetti preziosi usati vige l’obbligo di munirsi della Autorizzazione del Questore ai sensi dell’ Art. 127 T.U.L.P.S. .
L'inizio dell'attività di vedita di cose usate non è più soggetta ad alcuna comunicazione ma è necessario essere già stati abilitati all’attività di vendita alla quale la si vuole affiancare. L'unico ulteriore obbligo è la tenuta del registro delle operazioni giornaliere vidimato dal Comune.
In ogni caso le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo e l’ammontare di quetso valore può essere fissato con Regolamento comunale o con specifico provvedimento.
Il commercio di cose usate per conto terzi (i cosiddetti "mercatini dell'usato") è invece soggetto alla normativa delle agenzie d’affari.