Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in locali oppure all'aperto con una durata temporale limitata, come ad esempio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari.
L’attività può essere svolta sia da soggetti privati nell’esercizio della loro attività d’impresa, sia da enti ed associazioni senza fini di lucro.
L’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente limitata al periodo ed ai luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
Per esercitare esercitare un esercizio di somministrazione, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. mentre non è richiesto il possesso dei requisiti professionali.