Si intende per rimessa l’attività, in luogo chiuso o all’aperto, destinata alla temporanea custodia di veicoli (biciclette, motoveicoli, autoveicoli, roulotte, caravan, natanti), per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Come previsto dalla normativa gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l’obbligo della tenuta dell’apposito registro.
Per esercitare una attività di rimessa di veicoli o natanti, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
E' necessario avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività e questi devono avere caratteristiche conformi ai regolamenti edilizi comunali, devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Qualora la superficie coperta dei locali sia superiore a mq 300 nel caso di rimessa di autoveicoli e di mq 500 nel caso di rimessa natanti e aeromobili, sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendi.
Se l’attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell’area deve consentire l’utilizzo della stessa a parcheggio; nel caso di rimessa su area pubblica è necessario che l’interessato abbia ottenuto concessione di suolo pubblico.
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.
L’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).