L’attività di noleggio di veicoli senza conducente è regolamentata dal D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 .
Ai sensi del Nuovo Codice della Strada, “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.
Oltre all’attività di noleggio di auto e moto, si considerano anche le attività di noleggio di altri mezzi di locomozione come specificato nel Modulo di SCIA.
Per esercitare un’attività di noleggio senza conducente occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
E' necessario avere la disponibilità della sede operativa in cui si intende esercitare l’attività ed eventualmente avere la disponibilità di una rimessa pubblica o privata, all’aperto o al chiuso. Inoltre, i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.
L’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).