Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco gli ambulatori/poliambulatori medici e/o odontoiatrici aventi individualità e organizzazione propria e autonoma, quindi non lo studio privato in cui il medico esercita la professione.
Per ambulatori e poliambulatori si intendono quindi le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Tale autorizzazione è altresì richiesta per gli studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi (ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività può essere rilasciata anche a favore di chi non sia medico, purché la struttura risulti diretta da un medico nominato direttore sanitario.
L'autorizzazione verrà rilasciata dopo l'espressione del parere favorevole da parte dell'ASL.