L’attività di fochino consente lo svolgimento delle operazioni di:
- disgelamento delle dinamiti;
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
- brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
- eliminazione delle cariche inesplose.
Per l’esercizio dell’attività di fochino è previsto il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 302/1956 che viene rilasciata dal Comune previo nulla osta da parte della Questura.