La procedura si rivolge alle attività di facchinaggio, nonché a tutte le attività complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Rientrano in tale attività:
- portabagagli;
- facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari;
- facchini degli scali ferroviari;
- facchini doganali;
- facchini generici;
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;
L’inizio dell'attività di facchinaggio è soggetta a SCIA da trasmettere al SUAP.
Per esercitare un’attività di facchinaggio occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti di onorabilità previsti dall’ Art. 7 D.M. 30 giugno 2003 n. 221 e non sono richiesti specifici requisiti professionali.
E' necessario avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività che devono avere caratteristiche conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.
L’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).