Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la normativa prevede che:
A) gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti;
B) negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti;
C) tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo i casi dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, assistenziali, ai gestori e ai fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi o spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1500 euro - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
D) i contratti devono contenere apposite clausole con cui gli appaltatori al fine di non incorrere nella nullità dei contratti, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed assumono l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..