Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro genitore).
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
I requisiti previsti dalla legge per poter effettuare il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio sono:
• aver compiuto il 16˚ anno di età. I genitori minori di anni 16 necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente;
• assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento.
Se il riconoscimento riguarda il figlio maggiore di 14 anni, sarà necessario acquisire l’assenso di quest’ultimo, che dovrà presentarsi insieme al genitore innanzi all’ufficiale di stato civile di qualsiasi comune.
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e i diritti nei confronti dei figli.