Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano (Concordato Lateranense del 1929).
Tale Accordo riconosce gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
Come per il matrimonio civile anche per il matrimonio concordatario occorre quindi che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni, da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la Casa comunale.
Una volta eseguite le pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile rilascia un nulla osta al matrimonio.
La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi), e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Nell'atto può essere inserita anche la scelta del regime patrimoniale.
L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro 5 giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano.
L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni (vedi voce Pubblicazioni di matrimonio).