Nell'estratto di nascita sono riportate le annotazioni certificabili che sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riacquisto cittadinanza italiana, ecc..
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.
Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
Per gli Enti Pubblici o i gestori di pubblici servizi i certificati DEVONO essere sostituiti dall'autocertificazione o dal modello allegato. (art. 43 L. 445/2000 e art. 15 L. 183/2011).