Descrizione
Come esplicitato nella Circolare DAIT n.1/2026 della Direzione centrale per i servizi elettorali, per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il Modello opzione predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla citata circolare. Il modello potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it .
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il Modello opzione predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla citata circolare. Il modello potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it .
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2026 09:04:24